È inammissibile la cessione della proposta di concordato fallimentare in corso di omologazione.

È inammissibile la cessione della proposta di concordato fallimentare in corso di omologazione.
29 Marzo 2016: È inammissibile la cessione della proposta di concordato fallimentare in corso di omologazione. 29 Marzo 2016

Il caso esaminato dalla Corte d’Appello di Palermo riguarda una proposta di concordato fallimentare di cui, dopo aver ottenuto il parere positivo del Curatore e del Comitato dei creditori oltre al voto favorevole della maggioranza dei creditori, era stata chiesta l’omolagazione. Successivamente la società proponente la proposta di concordato fallimentare aveva stipulato un ‘contratto di cessione’ ed il cessionario aveva chiesto che ‘l’omologazione fosse effettuata in suo favore’. Il Tribunale di Agrigento omologava il concordato in capo a quest’ultimo, ma il curatore impugnava la relativa decisione. Con decreto 18.01.2016, la Corte d’Appello di Palermo ha revocato il provvedimento di omologazione del concordato fallimentare in capo all’originario proponente, disponendo, inoltre, che “la proposta concordataria a nome del cessionario fosse sottoposta ex novo all’intera procedura di cui agli artt. 124 ss l.fall.”. Infatti, “il concordato fallimentare ha natura pubblicistica, in quanto valorizza aspetti di interesse generale alla composizione del dissesto, sotto il controllo degli organi della procedura. La proposta di concordato non è assimilabile alla proposta contrattuale, tant’è vero che va trasfusa in un atto giudiziale ed è sottoposta al vaglio degli organi fallimentare, con la conseguenza che ad essa non possono applicarsi le norme del c.c.”.Per la Corte d’Appello di Palermo, quindi, proprio perché la proposta di concordato fallimentare non equivale ad una proposta contrattuale, “deve necessariamente escludersi l’applicabilità della disciplina della cessione del contratto ex art. 1460 c.c., contratto questo, che non è opponibile alla massa dei creditori che abbia già espresso il consenso alla proposta formulata da altro soggetto”. Sulla base di tali principi e dal momento che nel caso di specie “la modifica del soggetto proponente è stata effettuata dopo l’inizio della fase di omologazione, con la conseguenza che va ritenuta revocata la proposta concordataria da parte del cedente”, la Corte d’Appello di Palermo ha ritenuto di sottoporre ex novo l’intera procedura di concordato fallimentare, non potendo altrimenti la proposta essere omologata a favore del cessionario.

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